Lo scorso 20 novembre il Governo Italiano ha adottato un decreto di particolare importanza per il mondo del nonprofit: il regime tributario che consente alle associazioni di operare senza applicare l'IVA sulle loro prestazioni verso i soci e tesserati rimane in vigore fino al 2036. Non si tratta di una semplice proroga annuale, bensì di una scelta strategica che pone fine agli anni di incertezza normativa, durante i quali questo beneficio veniva rinnovato quasi di anno in anno.

La norma protegge tutte le operazioni che le associazioni culturali, ricreative, sportive, di volontariato e sociali svolgono a favore dei propri associati, quando ricevono quote associative o corrispettivi specifici. Per i piccoli enti, questa protezione è particolarmente preziosa: consente loro di mantenere le loro strutture organizzative senza affrontare gli oneri burocratici e i costi della gestione IVA (apertura della partita IVA, fatturazione, dichiarazioni), che sarebbero sproporzionati rispetto alle dimensioni reali delle loro operazioni.

Contemporaneamente, il decreto riordina il complesso sistema delle esenzioni IVA che riguardano attività specifiche: il trasporto di malati, l'educazione, i servizi sanitari e socioassistenziali. Questo riordino diventa necessario perché dal primo gennaio 2026 entra in vigore la grande riforma del Terzo Settore (legge n. 111/2023), che cancella la categoria tradizionale di "ONLUS" e la sostituisce con la nuova qualifica di "Ente del Terzo Settore" registrato nel database nazionale (RUNTS).

Il cambiamento, sebbene utile a livello organizzativo, ha creato problemi applicativi: definire le esenzioni basandosi soltanto sulla categoria generale "ETS di natura non commerciale" non sempre corrisponde ai criteri che l'Unione europea ha stabilito nelle sue direttive. Questo ha generato trattamenti incoerenti e possibili violazioni del diritto comunitario.

Il decreto affronta il problema specificando con maggior precisione quali enti del Terzo Settore possono beneficiare di quale esenzione.

Il provvedimento introduce anche benefici amministrativi importanti. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che non superano gli 85 mila euro annui di ricavi possono scegliere un regime fiscale forfetario (a partire dal 2026), calcolando le tasse dovute applicando una percentuale fissa (3% per le associazioni di promozione sociale, 1% per le organizzazioni di volontariato) senza necessità di tenere registri dettagliati dei corrispettivi.

Per le attività di vitto e alloggio gestite presso le sedi delle associazioni, il beneficio dell'esclusione IVA viene esteso fino al 2036, eliminando anche il precedente limite che escludeva dal beneficio le persone non indigenti.

Questa riforma segna un cambiamento significativo nella relazione tra lo Stato e il mondo non profit. Secondo le dichiarazioni ufficiali, l'obiettivo è garantire "continuità operativa" e ridurre il carico burocratico per migliaia di realtà associative, permettendo loro di concentrarsi sulla propria missione sociale senza preoccupazioni di ordine fiscale.

Per organizzazioni come ANBIMA APS e le bande musicali affiliate, il decreto rappresenta una garanzia concreta: le quote associative e i contributi dei tesserati continueranno a beneficiare di un trattamento fiscale stabile e vantaggioso. Questo significa che le risorse raccolte presso i soci potranno essere utilizzate pienamente per le attività statutarie,. La certezza decennale trasforma quella che era una fonte ricorrente di incertezza gestionale in una solida base su cui costruire i piani pluriennali delle organizzazioni.